Statuto
2.
L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo
l’operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:
-
Il consumo e la diffusione di prodotti biologici,
naturali, eco-compatibili:
-
IJ sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo
con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa rimunerazione;
la solidarietà' tra i soci.
3.
Gli strumenti utilizzati sono:
-
acquisti collettivi di prodotti;
-
assistenza ed informazione ai soci nei campo
alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità' dì produzione e
di distribuzione, "ricette" per l’uso, impatto ambientale, etc);
-
promozione dei prodotti eco-compatibili e delle
loro tecniche di produzione ed utilizzo;
-
tutte le operazioni commerciali, finanziarie,
immobiliari arte al raggiungimento dello scopo sociale.
4.
L'Associazione ha sede In Roma e potrà istituire
altrove altre sedi.
5.
Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i
loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso
la sede sociale.
6.
La durata dell’’Associazione è fissata dalla data dell’atto
costitutivo sino al 31/11/2030 e potrà’ essere prorogata per deliberazione
dell’Assemblea.
7.
Il patrimonio sociale e' costituito dalle quote sodali
annuali, versate dai soci, che saranno stabilite di anno in anno dal C.D. Per il
primo anno la quota sociale è di Euro 20,00. Faranno parte del patrimonio anche
lasciti.
ASSEMBLEA
8.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta
l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e
al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria
ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal C.D. entro cinque
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata
anche da un quinto dei soci.
9.
Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte a cura del
C.D. con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della
data fissata, oppure a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione,
oppure sull’eventuale organo di stampa dell’associazione con l'obbligo di invio
a tutti i soci in regola con le quote sociali, oppure tramite mail.
10. Possono
intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote
sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (max una delega)
con le limitazioni previste dalla legge.
11. L'assemblea
sarà presieduta dal presidente del C.D., dal vice presidente, o da altra
persona designata dall’assemblea.
12. L'assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze
stabilite dal Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà' stilato a cura
del Segretario e controfirmati dal Presidente.
AMMINISTRAZIONE
13. L’associazione
è amministrata da un C.D. composto da tre o cinque o sette membri (a scelta
dell'assemblea nei momento del rinnovo delle cariche sodali). Gli
amministratori rimarranno in carica per anni tre rinnovabili o sino a
dimissioni. L'assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche
durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza del consiglieri si
intenderà' decaduto tutto il C.D.
14.
Qualora non abbia provveduto l'assemblea dei
soci, il CD. nominare' tra i suoi membri il presidente e il tesoriere.
15.
Le riunioni del C.D. si terranno presso la sede
sociale o altro luogo, purché nella provincia. Vengono convocate dal presidente
a norma di legge.
16.
Il CD. è validamente riunito se sono presenti la
metà più uno dei membri e delibera a maggioranza.
I7. il Presidente ha tutti i poteri
necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per
la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo
statuto riservano all’assemblea dei soci. Il C.D può delegare parte dei suoi
poteri a singoli membri.
18. I membri dei C.D. non percepiscono
alcun compenso salvo diverso deliberato assembleare.
19 li potere di rappresentanza
dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma
per l'associazione, spettano al presidente.
BILANCIO E UTILI
20.
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente e il tesoriere
provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare all'assemblea
dei soci.
SCIOGLIMENTO
21.
In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio
dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad
associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà.
VARIE
22.
il presente statuto può essere integrato con un
"Regolamento” approvato all'assemblea dei soci,
ARTICOLO FINALE
Per quanto non previsto dal presente Statuto ci si
riferirà al dettato del Codice Civile